Cons. di Stato, Sez. V, 10.04.2018, n. 2167
“…Relativamente, infine, alla necessaria presenza dell’ispettore di cantiere, sostenuta col terzo motivo, è sufficiente osservare che lo stesso Comune di Castellaneta ha riconosciuto che la ragione dell’anomalia dell’offerta non è da ricondurre in alcun modo alla mancanza della figura dell’ispettore di cantiere (<>, come si legge nella memoria del Comune). Piuttosto, ancora una volta, al convincimento della commissione di gara e del RUP che sarebbe stato impossibile per il RTP aggiudicatario garantire la necessaria presenza sul cantiere del direttore dei lavori e che tale (asserita) lacuna dell’offerta non risultava colmata nemmeno mediante la previsione dell’ispettore di cantiere, che <> (come pure affermato nella memoria del Comune).Data la mancanza di apposita previsione nel bando o nel disciplinare di gara, e considerato quanto detto sopra in punto di organizzazione da parte del RTP Altene del proprio Ufficio Direzione Lavori, non sussisteva alcuna necessità di prevedere la presenza di un ispettore di cantiere. La conclusione trova positivo riscontro normativo nell’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (<>), che prevede soltanto come facoltativo l’affiancamento al direttore dei lavori di ispettori di cantiere (oltre che di direttori operativi, peraltro previsti in numero di quattro nell’offerta tecnica del RTP qui appellato)…Per come è dato evincere dalle censure al giudizio di incongruità o anomalia dell’offerta accolte in primo grado e ribadite in appello, il sindacato richiesto e compiuto nel giudizio non è affatto entrato nel merito delle valutazioni tecniche e discrezionali riservate alla p.a. Invece, si è limitato a constatare l’illegittimità del giudizio perché non conforme alla normativa di settore, pure genericamente richiamata in verbale, né alle previsioni della legge di gara e perché illogicamente motivato rispetto alle previsioni dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, tanto da risultare oggettivamente errato nei calcoli o comunque carente, anche per inadeguata istruttoria. Il motivo di doglianza dell’appellante fondato sul superamento dei limiti di sindacabilità del giudizio di anomalia dell’offerta va perciò respinto, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale che ne consente il controllo per manifesta irragionevolezza od illogicità o per evidente incongruità dell’istruttoria. Connesso alle considerazioni appena svolte è il quarto motivo d’appello, con cui si deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente disposto che dall’annullamento degli atti impugnati scaturisse direttamente l’aggiudicazione del servizio in favore del RTP Altene, anziché disporre il rinnovo del procedimento di anomalia dell’offerta. Il motivo è infondato perché non tiene conto dell’espressa riserva contenuta nella sentenza impugnata, laddove fa salvo <>, vale a dire la possibilità per la stazione appaltante di procedere ad una nuova valutazione in merito alla congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, basata su elementi di giudizio diversi da quelli censurati in primo grado e la cui illegittimità è divenuta incontrovertibile a seguito del rigetto della presente impugnazione…”.