Cons. di Stato, Sez. V, 14.06.2017, n. 2909
“…Il motivo non può essere accolto, fondandosi su di una inammissibile e parziale interpretazione della lex specialis che, oltre ad essere contraria alle vigenti disposizioni normative, come di seguito rilevato, postulerebbe anche una inammissibile limitazione alla partecipazione alla gara dalla quale dovrebbero essere escluse alcune categorie di concorrenti (in particolare quelli non assoggettati ad un regime di pagamento di Iva agevolata, al 55), questione peraltro che ha formato oggetto del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, che è stato ritenuto infondato e che non è stato riproposto in appello.
Al riguardo è sufficiente osservare infatti che l’art. 29 del d. lgs. n. 163 del 2006 al comma 1 stabilisce espressamente che “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, (…)”.E’ pertanto del tutto indifferente che l’Iva debba essere calcolata al 5% al 22% perché l’ammontare dell’imposta dovuta non influenza l’offerta presentata e nel caso di specie pertanto non può ritenersi che l’offerta presentata dall’aggiudicataria possa essere qualificata come offerta in aumento…”.