Processo Amministrativo Telematico (PAT) – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi -condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito del ricorso (Art. 7, comma 4, d.l. 168/2016

Tar Lazio, sez. I, ord., 9 marzo 2017, n. 3259

“…Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168,  è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque,  in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.)…”.

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