TAR Lazio Roma, Sez. I Bis, 05.06.2018, n. 6214 – Militari – Esclusione da Concorso pubblico per dichiarazione mendace resa in buona fede dall’interessato in merito al possesso di titoli di merito che non costituiscono requisiti di partecipazione.

TAR Lazio Roma, Sez. I Bis, 05.06.2018, n. 6214

“…Con riguardo al profilo soggettivo, osserva il Collegio che, in assenza di prova contraria, l’indicazione erronea resa dal Sig. OMISSIS nella domanda di partecipazione non può essere ritenuta dichiarazione mendace, quanto piuttosto un’erronea dichiarazione resa in buona fede dal candidato. Invero, gli elementi a disposizione del Collegio depongono per un mero errore di battitura nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso e, conseguentemente, l’indicazione fatta in buona fede del titolo posseduto non può ritenersi mendace. Fatta tale premessa, può dunque richiamarsi il pacifico, consolidato orientamento della Sezione in tema di dichiarazioni relative al possesso di titoli di merito – che non costituiscono requisiti di partecipazione – rese in buona fede dall’interessato (TAR Lazio, sez. I bis, 21 luglio 2017, n. 8850): si è, infatti, più volte affermato che la ritenuta dichiarazione mendace (in realtà erronea) avrebbe potuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente per un corretto posizionamento in graduatoria e non già la sua decadenza dalla ferma prefissata (TAR Lazio, Sez. I bis, 8 giugno 2017, n. 6802; id., 5 aprile 2018, n. 3820; id., 21 novembre 2017, n. 11498 e n. 11499). Tale orientamento condivide l’impostazione del giudice d’appello, che invita a distinguere tra il caso in cui la dichiarazione è mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l’ammissione al concorso, rispetto a quella in cui è volta all’assegnazione di un maggior punteggio. Il Consiglio di Stato ha osservato che, in quest’ultima ipotesi, una volta acclarata la mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria (TAR Lazio, Sezione I bis, 21 febbraio 2017, n. 2668; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2010, 2806). Tale orientamento è stato ribadito in ulteriori pronunce, le quali avevano accolto l’appello cautelare sulla base della considerazione che il candidato si sarebbe comunque collocato tra i vincitori. Da allora, la Sezione si è sempre conformata all’insegnamento del Supremo Consenso, osservando “che l’indicata dichiarazione deve configurarsi quale mero errore del candidato, con la conseguente esclusione dell’assegnazione del punteggio inerente al titolo contestato” (TAR Lazio, Sezione I bis, 21 luglio 2017, n. 8848). Nel caso di specie, la dichiarazione resa dal Sig. OMISSIS con riguardo al possesso di patente di guida civile di categoria superiore a B ha comportato esclusivamente il conseguimento di un maggior punteggio ma non ha influito sull’ammissione al reclutamento: il punteggio assegnatogli è stato di 1,5 punti anziché di 1 punto e, dunque, la decurtazione di 0,5 punti ha collocato l’odierno esponente alla posizione n. 432 anziché n. 315 della graduatoria e, pertanto, tra i vincitori del concorso. Si evince, dunque, che la erronea dichiarazione resa dal candidato circa la categoria di patente di guida civile è stata irrilevante ai fini del superamento del concorso e non ha comportato “un indebito beneficio”: tale indicazione avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata (TAR Lazio, Sez. I bis, 8 giugno 2017, n. 6802). Difatti non è stato il punteggio addizionale derivante dal predetto errore – pari a 0,5 punti – ad aver consentito al ricorrente di essere classificato in posizione utile ai fini della prestazione del servizio in ferma prefissata di un anno…”.

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