TAR Puglia Bari, Sez. II, 08.05.2015, 1669
“…Come più volte detto, i motivi aggiunti non sono ammissibili quando, dopo la scadenza del termine decadenziale per l’impugnazione della proclamazione degli eletti, la parte deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già dedotti con il ricorso introduttivo, poiché l’attribuzione di tali voti si risolverebbe in una vera e propria inammissibile “mutatio libelli” (ex multis, Tar Napoli, II, 792/2011), così come è avvenuto appunto nel caso in esame…”