TAR Puglia Lecce, Sez. I, 06.02.2014, 335 – la somministrazione di alimenti e bevande non deve avvenire in maniera contestuale alle attività di giochi e svago.

TAR Puglia Lecce, Sez. I, 06.02.2014, 335

“…Ciò posto, è fondata la censura con cui si deduce l’erroneità dei presupposti per far luogo alla cessazione dell’attività di cui trattasi, non essendo rinvenibile (dall’accertamento compiuto) che nel locale si effettuasse la somministrazione di alimenti e bevande disgiuntamente dall’attività di svago autorizzata. In disparte la scarsa significatività dell’accertamento frutto di un’unica verifica, come evidenziato nell’ordinanza cautelare, l’art. 5, primo comma, lett. c), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (che autorizza la somministrazione di alimenti e di bevande “effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago”) non può essere letto in maniera così rigorosa da imporre una rigida contestualità, escludendo che gli avventori possano alzarsi dai tavoli di gioco per consumare le bevande o portarle con sé all’aria aperta, per chiacchierare senza disturbare i giocatori. Al contrario, proprio la necessità di godere di un rinfresco è maggiore nelle pause del gioco, restando comprovato che la somministrazione congiunta al gioco non sta a significare simultaneità né impone di servire le bevande solo agli avventori seduti al tavolo di carte o nei pressi del biliardo. Nel caso di specie, l’ispezione ha accertato la presenza di persone dedite a giocare a carte (come sopra detto) e ciò basta a ritenere assolto all’obbligo di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’autorizzazione per giochi leciti…”.

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