TAR Puglia Lecce, Sez. I, 09.11.2017, n. 1773
“…Secondo la giurisprudenza, allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l’atto meramente confermativo quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805; sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758; sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812; sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214). Nel caso in esame, la Commissione Elettorale Circondariale di Taranto, nel confermare l’esclusione censurata, ha disposto una nuova istruttoria, il cui atto conclusivo, racchiuso nel verbale n.175 del 20.6.2017, rappresenta senza dubbio l’esito di una rinnovata valutazione, rispetto al precedente verbale del 19.6.2017 n.172.Il ricorrente invece ha ritenuto di impugnare il solo atto del 19.6.2017 e non già quello espresso dalla Commissione elettorale nella seduta del 20.06.2017, che in base ai principi sopra esposti non può considerarsi atto meramente confermativo del precedente…Per giurisprudenza pacifica, qualora la motivazione dell’atto amministrativo impugnato sia basata su più ragioni, la mancata formulazione di una specifica censura contro ciascun motivo, rende inammissibile il gravame, atteso che l’accoglimento dei motivi di ricorso volti a censurare alcuni dei motivi su cui si fonda l’atto impedisce ugualmente il suo annullamento, in quanto la determinazione si rivela validamente sorretta dalla residua motivazione…Né potrebbe sostenersi che la generica indicazione della impugnativa di ogni atto conseguenziale e connesso possa comprendere anche quella dell’atto di conferma del 20.06.2017.
Invero, il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa…La mancata impugnazione di un atto rilevante al fine del decidere non può essere surrogata dalla formula di stile, normalmente utilizzata nell’epigrafe del ricorso, e cioè che il gravame si estende a tutti gli atti connessi e presupposti, in quanto tale formula non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l’individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte (Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), sentenza n.6012 del 5 dicembre 2014)…”.