TAR Puglia Lecce, Sez. II, 10.07.2014, n. 1715 – Revoca accreditamento laboratorio di analisi cliniche ai sensi dell’art. 27, comma 4, l.r. n. 8 del 2004; Principio di proporzionalità

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 10.07.2014, n. 1715;

“…La revoca dell’accreditamento è stata disposta ai sensi dell’art. 27, comma 4, della L.R. n. 8/2004 in base al quale l’accreditamento può essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs n. 502/1992. La formulazione della norma (”può essere revocato”) induce a ritenere che la revoca dell’accreditamento non configuri un atto dovuto da adottarsi in conseguenza del semplice riscontro di una o più violazioni contrattuali, ma costituisca una facoltà da esercitarsi solo in presenza di violazioni contrattuali particolarmente gravi e reiterate: la valutazione circa la gravità e continuatività degli inadempimenti, pur rimessa alla discrezionalità dell’azienda sanitaria, deve essere effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità, che assume particolare rilievo proprio in materia sanzionatoria e più in generale nel caso di poteri che incidono negativamente nella sfera giuridica del destinatario, impone all’amministrazione che effettua la valutazione discrezionale un giudizio guidato, in sequenza, da tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta. L’idoneità mette in relazione il mezzo adoperato con l’obiettivo da perseguire: in base a tale criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di raggiungere il fine. La necessarietà (anche detta regola del minimo mezzo o del mezzo più mite), mette a confronto le misure ritenute astrattamente idonee e orienta la scelta concreta su quella che comporta il minor sacrificio possibile degli interessi incisi dal provvedimento. L’adeguatezza consiste nella valutazione della scelta finale in termini di tollerabilità della restrizione o incisione nella sfera giuridica del destinatario del provvedimento: in virtù di tale parametro, è legittimo l’esercizio del potere, pur idoneo e necessario, solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi…”.

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