TAR Puglia Lecce, Sez. II, 13.03.2013, n. 578
“…La ricorrente ha comprovato in maniera sufficientemente documentata che, all’atto della stipula del contratto, l’immobile oggetto di concessione non era idoneo alla gestione del servizio cui era destinato (Ostello della Gioventù) per mancata conformità degli impianti alla normativa vigente. La ricorrente si è fatta carico di far eseguire la stima dei lavori da eseguire e, previa autorizzazione dell’Ente proprietario, ha provveduto essa stessa alla esecuzione degli interventi necessari ad assicurare l’utilizzabilità dell’immobile, in relazione alla sua destinazione pubblicistica. Dal canto suo, il Comune di Taranto ha autorizzato espressamente e ripetutamente la ricorrente alla esecuzione dei lavori di adeguamento, stabilendo che la ricorrente avrebbe potuto detrarre le spese sostenute (nella misura ritenuta ammissibile dall’Ente) dai canoni dovuti e, nel contempo, che il termine (di nove anni) previsto nel contratto sarebbe decorso “a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino”. La ricorrente ha, altresì, documentato che, in relazione ai ripetuti interventi di ripristino e di adeguamento, l’immobile in questione è stato dichiarato agibile in data 23 maggio 2005 (prot. 2361/05) e che solo in data 20 giugno 2006 il Comune di Taranto ha rilasciato la licenza commerciale n. 31/2006 per l’esercizio dell’Ostello della Gioventù. Premesso ciò, si rivela contraddittorio l’operato del Comune di Taranto, che, dopo aver delegato alla ricorrente l’esecuzione delle lavorazioni necessarie ad assicurare la funzionalità della struttura in questione (lavorazioni che era sua preciso dovere quantificare ed eseguire), dopo aver autorizzato la ricorrente a portare in detrazione le relative spese dai canoni dovuti in base al contratto e a posticipare la decorrenza del termine previsto nel contratto “alla data di ultimazione dei lavori di ripristino”, si duole nel provvedimento impugnato che la ricorrente non abbia provveduto al pagamento dei canoni dovuti secondo le scadenze previste e che si sia rifiutata di sottoscrivere l’atto transattivo unilateralmente predisposto dalla Amministrazione comunale e invoca l’intervenuta scadenza del termine di concessione originariamente previsto nel contratto. In altre parole, l’impugnato provvedimento di rilascio dell’immobile in questione è illegittimo, non essendo esso coerente con i pregressi atti autorizzatori del Comune di Taranto, sopra richiamati. Detto provvedimento è dunque viziato per eccesso di potere sotto i dedotti profili, in quanto il Comune di Taranto, nell’esercizio dei poteri autoritativi finalizzati al recupero della immediata disponibilità dell’immobile in questione, non poteva prescindere dagli atti (autorizzatori) adottati dalla stessa Amministrazione in costanza del rapporto di concessione…”