TAR Puglia Lecce, Sez. II, 17.03.2017, n. 442 – Motivazione – Sufficienza Punteggio Numerico – Commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi riguardanti la valutazione dell’offerta.

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 17.03.2017, n. 442

“…La giurisprudenza, alla quale si aderisce, ha precisato che “nelle gare pubbliche il punteggio numerico, assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta, integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico” (Cons. St., sez. V, 28 giugno 2016, n. 2912)….Per quanto riguarda la dedotta violazione del divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi riguardanti la valutazione dell’offerta, laddove sono stati previsti punti per la “formazione, qualificazione ed esperienza professionale e delle figure professionali anche aggiuntive a quelle previste per l’espletamento dei servizi” e per la “esperienza ed attività documentate nel territorio …”, è da rilevare che secondo la giurisprudenza alla quale si aderisce “il suddetto divieto non risulta eluso o violato allorché – come nella fattispecie – gli aspetti organizzativi o di esperienza dell’offerente non sono destinati ad essere apprezzati in quanto tali, quindi in modo avulso dal contesto dell’offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell’offerta, cioè come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive della proposta contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 20/8/2013 n. 4191; 3/10/2012 n. 5197 e 23/1/2012, n. 266)” (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2016, n. 5419)”.

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