TAR Puglia Lecce, Sez. II, 26.02.2018, n. 336
“…La giurisprudenza – dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi – ha affermato che «La sussistenza di una posizione di controllo societario ai sensi dell’articolo 2359 Cod. civ., ovvero la sussistenza di una più generica relazione, anche di fatto (secondo una formulazione comprensibilmente ampia) fra due concorrenti è condizione necessaria, ma non anche sufficiente perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal fine è altresì necessario che venga fornita adeguata prova circa il fatto che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Tale prova, riferita alle concrete circostanze del caso, riguarda l’esistenza di un unico centro decisionale e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale» (Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2018, n. 58; conforme Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2017, n. 2173). Precisato che l’art. 80, comma 5, lett. m), del d. lgs. n. 50 del 2016 è sostanzialmente conforme all’art. 38, comma 1, lett. m) quater, con riferimento a tale ultima disposizione la giurisprudenza ha condivisibilmente statuito che «In materia di gare pubbliche, la prova di una concreta alterazione della selezione non deve essere fornita dalla stazione appaltante, ma può essere presunta sulla base degli intrecci familiari, societari o di interesse esistenti tra gli operatori, tali da fare ritenere che le loro offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 2, penultimo periodo, d.lgs. n. 163 del 2006» (Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959) e che «l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l’esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, perché di per sé determina la violazione dei principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle pubbliche gare, e quindi anche di parità di trattamento delle imprese concorrenti (art. 38 d.lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti)» (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 aprile 2016, n. 962 e 963).Nel caso in esame, le circostanze innanzi indicate sub lettere dalla a) alla f) – tutte, si ribadisce, risultanti dalla documentazione prodotta a corredo dell’offerta – comprovano adeguatamente l’esistenza di un intreccio di rapporti tra la-OMISSIS- che porta a ritenere che le due offerte dalle predette imprese formulate siano riconducibili ad un unico centro decisionale, e ciò anche prescindendo dagli ulteriori elementi indiziari prospettati dalla ricorrente…”.