TAR Puglia Lecce, Sez. II, 28.11.2014, 2955
La norma che regola la fattispecie concreta, e cioè l’art.42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, appare di chiara formulazione … La previsione normativa in commento estende il suo raggio di applicazione anche agli appartenenti alle forze armate, in virtù dell’art.1493 del codice di ordinamento militare, e offre una tutela rafforzata alla genitorialità dei dipendenti di amministrazioni pubbliche, consentendo un avvicinamento temporaneo alla sede di residenza del nucleo familiare che può avere una durata complessiva non superiore a tre anni, indipendentemente dall’età del figlio minore. Ed infatti, l’assegnazione temporanea può essere goduta, come si è già visto, “anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”. La norma, in altri termini, va intesa nel senso che l’età del figlio del dipendente si pone quale presupposto indefettibile per la richiesta di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, ma non influisce sulla durata dell’assegnazione stessa … Per questa ragione, è sbagliato ritenere che il beneficio previsto dalla norma richiamata debba avere efficacia necessariamente fino al compimento del terzo anno di età del minore.