TAR Puglia Lecce, Sez. III, 04.05.2018, n. 760 – Impugnazione proposta aggiudicazione – Presenza impresa lettura punteggi – Contestazione valutazione offerta tecnica – Esclusione offerta tecnica peggiorativa – Elementi essenziali offerta – Computo metrico non estimativo – Tassatività cause di esclusione.

TAR Puglia Lecce, Sez. III, 04.05.2018, n. 760

“…In via preliminare, il Collegio procede allo scrutinio dell’eccezione di tardività del ricorso principale, sollevata dalla Società controinteressata, la quale sostiene che l’atto introduttivo del giudizio sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrenti – a suo dire – dal 21.11.2017, giorno della seduta pubblica in cui la Commissione giudicatrice ha dato lettura dei punteggi delle offerte dei concorrenti ed ha meramente proposto di aggiudicare la gara alla Sol.Edil Group S.r.l. L’eccezione preliminare va disattesa. Si osserva, in proposito, che la proposta di aggiudicazione non ha alcuna valenza lesiva e non è autonomamente impugnabile (dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 50/2016), avendo per sua natura efficacia provvisoria ed essendo destinata ad essere superata dal provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica (aggiudicazione). Ed infatti, l’art. 204 del D.Lgs. n° 50/2016 recita testualmente: “È altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività” … Infatti, la tesi sostenuta dalla controinteressata non è suffragata dal tenore letterale della lex specialis e, in particolare dall’art. 16 del disciplinare di gara secondo il quale “…La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, e per ogni singola miglioria proposta, i seguenti documenti: … c) computo metrico non estimativo (senza prezzi)…”.Dalla lettura del suddetto alinea è evidente che la lex concorsualis ha previsto che i computi metrici non estimativi debbano assurgere ad elemento essenziale dell’offerta tecnica, contenente le quantità e dimensioni di tutte le migliorie proposte, nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni e delle forniture, con un grado di dettaglio pari a quello previsto dal Legislatore per la progettazione esecutiva, a mente dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Infatti, il computo metrico non estimativo, completo in ogni sua parte, è deputato ad integrare il Capitolato Speciale d’Appalto e costituisce parte integrante del Contratto d’appalto, vincolando l’impresa aggiudicatrice nell’esecuzione dei lavori e delle opere ivi puntualmente indicate, così come previsto dallo stesso Disciplinare di gara, ove viene precisato che “… le “proposte migliorative” costituiranno parte integrante del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto…”. In sostanza, il computo metrico non estimativo funge da capitolato tecnico, in cui vengono descritte puntualmente tutte le lavorazioni e le forniture offerte, soprattutto in considerazione della circostanza che, nella specie, il bando non richiede la consegna dell’elenco prezzi, per cui non si potrebbero evincere le lavorazioni da altri documenti tecnici, né sarebbe possibile ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto si andrebbe ad integrare un elemento essenziale dell’offerta tecnica incompleta… Con ulteriore censura la Sol.Edil Group S.r.l. chiede la declaratoria di nullità dell’art. 16 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016, laddove commina l’esclusione dei concorrenti nell’ipotesi di mancato inserimento nei computi metrici non estimativi di alcune voci dell’offerta migliorativa, sul presupposto che i predetti computi metrici, seppur previsti a pena di esclusione, non sarebbero un elemento essenziale dell’offerta tecnica, in quanto “…i punteggi previsti per l’offerta tecnica non tengono conto dei valori emergenti dal computo metrico…”. La censura va disattesa, in quanto il computo metrico offerto in sede di gara – come già precisato nel p.to 3 della presente memoria – rientra a pieno titolo tra gli elementi essenziali dell’offerta, che deve contenere, con la massima precisione, ogni lavorazione e fornitura offerta e i relativi elementi identificativi (dimensioni, quantità, etc.) con il medesimo grado di dettaglio che il Legislatore ha accordato per la redazione del progetto esecutivo che, a mente dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, “…deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione…”. Ed infatti, nella specie, la Stazione appaltante, con l’art. 16 del Disciplinare di gara, ha previsto che, a pena di esclusione, il computo metrico doveva specificare, in termini quantitativi e qualitativi, tutte le migliorie indicate negli elaborati tecnici, necessarie per la loro valutazione, nonché al fine di integrare il Capitolato Speciale di appalto, così come previsto dallo stesso Disciplinare di gara, ove precisa che “…Le “proposte migliorative” costituiranno parte integrante del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto…”. Da quanto detto discende che l’art. 16 del Disciplinare di gara non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, posto che l’incompletezza dell’offerta tecnica, ove difetti di un elemento essenziale, è tale da ingenerare un’incertezza assoluta del suo contenuto, che deve necessariamente comportare l’esclusione dalla gara…”.

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