TAR Puglia Lecce, Sez. III, 22.12.2015, n. 3669
“…Ed invero è noto come secondo la condivisibile giurisprudenza, “l’interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara ed alla sua riedizione assume consistenza sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta; esso deve cioè aderire in modo rigoroso e con carattere di immediatezza e di attualità all’oggetto del giudizio (Cons. St., IV, n. 3365 del 07 giugno 2012; n. 6151 del 22 nov. 2011; V, 2947 del 2 maggio 2012)” onde evitare che si dia ingresso ad una “tutela di c.d. diritto oggettivo” (cfr. in merito Ad. Plen. del Cons. St. n. 8/2014). Tuttavia, atteso che nel caso di specie la possibile estromissione dalla gara della odierna controinteressata (prima classificata) non consentirebbe lo scorrimento dell’odierno ricorrente terzo classificato in posizione utile per poter aspirare all’aggiudicazione, in difetto di doglianze specifiche in ordine all’offerta presentata dalla seconda classificata, appare evidente come nella specie il Consorzio ricorrente non possa ritenersi titolare di un interesse concreto e diretto all’annullamento degli atti impugnati, atteso che dall’eventuale annullamento non otterrebbe comunque alcuna chance di vittoria della gara in questione… Peraltro osserva il Collegio che il ricorso, oltre ad essere inammissibile per i suesposti motivi, è comunque anche infondato nel merito, atteso che il costo orario del personale offerto dalla controinteressata Associazione Programma Sviluppo appare commisurato alle retribuzioni orarie previste, per i corrispondenti profili professionali, dal C.C.N.L. UNEBA (Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale) cui la stessa Associazione aderisce e che pertanto applica ai propri dipendenti (in conformità a quanto previsto dall’art. 82 comma 3-bis del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.; da ciò consegue anche l’infondatezza nel merito del motivo di ricorso spiegato, alla luce del disposto di cui all’art. 46, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm., che consente di procedere all’esclusione dalle procedure di affidamento solo in presenza di una delle cause ivi tassativamente previste…”.