TAR Puglia Lecce, Sez. II, 09.05.2018, n. 790
“…è fondato il primo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto che Omissis ha offerto un carrello per biopsia che non risulta iscritto presso l’elenco dei dispositivi medici ed è quindi sprovvisto sia di RDM che di classificazione CND, come invece richiesto nel Capitolato Tecnico e nella lettera di invito prot. 191705 del 23 novembre 2017. Tale circostanza non è stata contestata dalla ASL costituita in giudizio e risulta per tabulas dall’estratto dell’offerta di Omissis (prodotto in doc. 13 dalla ricorrente nel ricorso n.r.g. 339/2018), ove si legge che “il carrello proposto non è dispositivo medico; non appartengono, inoltre, alla Classificazione Nazionale Dispositivi Medici e, pertanto, non hanno relativo numero di repertorio”. Ne deriva che Omissis doveva essere esclusa dalla gara … Rimane invece da scrutinare la domanda … concernente l’illegittimità dell’annullamento in autotutela di tutti gli atti di gara. Al riguardo, può rilevarsi la fondatezza del ricorso in quanto la Delibera n. 672 del 22 marzo 2018 non risulta sorretta da congrua motivazione né da adeguata istruttoria…”.