TAR Puglia Lecce, Sez. II, 20.12.2014, n. 3143
“…Rilevato il difetto di motivazione da cui è affetto il provvedimento con il quale l’Amministrazione intimata, nel negare il trasferimento richiesto, si è pronunciata solo sulla carenza di posti disponibili in relazione alla Casa Circondariale di Taranto senza pronunciarsi in relazione alla pur richiesta sede di Brindisi; Considerato che, anche se la disciplina di cui all’art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, non configura un diritto soggettivo al trasferimento del lavoratore che assiste un parente handicappato, bensì un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio ove possibile, cioè compatibilmente con le necessità e le realtà obiettive organizzative ed operative dell’amministrazione di appartenenza, deve rilevarsi come le esigenze organizzative debbano trovare adeguato bilanciamento con il suddetto interesse legittimo del lavoratore. Ritenuto che dalla motivazione dell’impugnato provvedimento non emerge la necessaria comparazione tra le esigenze di servizio e le necessità assistenziali del ricorrente…”.